Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Motori è costituito in base all’Art. 13 del “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)” del Consiglio Nazionale delle Ricerche in vigore dal 01/06/2015 al 28/02/2019 e successivo ROF in vigore dal 01/03/2019. Esso dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina del direttore (Prot. IM-CNR n. 3301 del 28/12/2015). Dal 28/12/2019 il Cdi è stato prorogato eccezionalmente (Lettera del D.G. Prot. n. 0092264/2019) fino alla presa di servizio del Direttore del nuovo Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità Sostenibili (STEMS) (Provv. del Presidente del CNR n. 172 del 25.10.2019).

Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Motori risulta così composto:

Membro di diritto – Presidente

  • Ing. Gerardo Valentino (Direttore f.f.) dal 01/02/2018 (in carica)
  • Prof. Ing. Vittorio Rocco (Direttore) dal 01/02/2014 al 31/01/2018 (terminato)

Membri eletti per il personale Ricercatore e Tecnologo

  • Ing. Carlo Beatrice
  • Ing. Alessandro di Gaeta
  • Ing. Veniero Giglio
  • Ing. Vincenzo Moccia
  • Dott. Gianpaolo Pulcini
  • Ing. Paolo Sementa

Membro eletti per il personale Tecnico ed Amministrativo

  • Beatrice Pipola dal 7/12/2016 (subentrata) (Provv. di Nomina del Direttore Prot. n. 3217 del 7/12/2016)
  • P.I. Giorgio Russo dal 28/12/2015 al 06/12/2016 (dimissioni) (Lettera di dimissioni Prot. n. 3150 del 01/12/2016)

 

Verbali del Consiglio di Istituo (accesso protetto)

 



 

Normativa di Riferimento

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) del CNR

  • 014/18.02.2019 Emanazione regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche – (Prot. n. 0012030/2019 del 18/02/2019)

 

In particolare, si riporta:

Articolo 13 (Consiglio di istituto) (del ROF)

1. Presso ciascun istituto è costituito un consiglio ai sensi del comma 6 dell’articolo 14 dello statuto.

Il consiglio di istituto svolge i seguenti compiti:

a) esprime al direttore di istituto un parere semestrale sull’andamento generale delle attività dell’istituto;

b) formula al direttore di istituto proposte per il miglioramento della qualità delle ricerche svolte e sullo sviluppo delle competenze;

c) formula proposte al direttore di istituto nell’ambito delle procedure di programmazione di cui all’articolo 21;

d) approva le proposte dell’istituto al dipartimento per lo sviluppo delle competenze e della strumentazione ai sensi dell’articolo 14 comma 3 lettera g) dello statuto;

e) esprime un parere sulla relazione annuale dell’istituto sui risultati dell’attività svolta di cui all’articolo 14 comma 3 lettera h) dello statuto;

f) nell’ambito della procedura di selezione del direttore di istituto esprime un parere al competente ufficio di livello dirigenziale dell’amministrazione centrale sui documenti relativi alle linee strategiche di sviluppo delle attività dell’istituto presentati dai candidati. Eventuali componenti del consiglio di istituto che siano candidati non possono prendere parte all’esame dei documenti di cui al capoverso precedente. Se il direttore di istituto è candidato il consiglio è convocato dal ricercatore o tecnologo di livello più alto o, in caso di parità, dal ricercatore o tecnologo con la maggior anzianità di servizio nel livello;

g) esprime un parere sul piano di gestione dell’istituto e riceve le relazioni consuntive;

h) approva le proposte di associazione alle attività di ricerca dell’istituto, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c);

i) adotta il regolamento interno per le modalità di svolgimento delle riunioni, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dall’amministrazione centrale;

l) esprime parere sull’afferenza dell’istituto;

m) esprime parere non vincolante sull’individuazione del responsabile di sede secondaria delegato alla gestione di cui all’articolo 12, comma 2. 2.

2. Il consiglio di istituto è composto:

a) dal direttore che lo convoca con cadenza almeno semestrale, ne determina l’ordine del giorno e lo presiede senza diritto di voto; il consiglio è altresì convocato su proposta di almeno un terzo dei componenti;

b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell’istituto fissata nell’atto costitutivo in un numero compreso tra cinque e sette membri.

3. Al consiglio di istituto se composto da cinque o da sei membri, partecipa un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’istituto che ne integra la composizione; se invece è composto da sette membri partecipano due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo dell’istituto integrandone la composizione; in ogni caso la composizione così integrata opera limitatamente alle materie indicate nelle lettere a), c) ed f) del comma 1.

4. Le elezioni si svolgono anche per via telematica; ogni avente diritto esprime una sola preferenza.

5. I pareri e le proposte di cui al comma 1 sono trasmessi al direttore del dipartimento.

6. La partecipazione alle riunioni non comporta la corresponsione di alcuna forma di indennità o compenso. Il consiglio di istituto può operare per via telematica.

7. Il direttore di istituto assicura la pubblicità dei resoconti del consiglio di istituto all’interno delle sue strutture, assicurandone la trasmissione al direttore di dipartimento.

8. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni e possono svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi indipendentemente dall’istituto. In caso di trasferimento ad altro istituto o aspettativa o altra causa di interruzione, anche temporanea, dal servizio presso l’istituto, il rappresentante viene sostituito dal primo non eletto.